Le conseil municipal de Naples et la lutte pour les biens communs

Un programme courageux de lutte contre la corruption. Réunion lundi 3 octobre 2011, Centre culturel italien de Paris, 19h-21h.

Contrairement à toute attente, le juge Luigi de Magistris, secondé entre autres par notre ami Alberto Lucarelli, professeur de droit constitutionnel, a emporté les élections municipales à Naples, le 30 mai dernier, sur un programme courageux de lutte contre la corruption (y compris celle des élus de gauche du PDS).
À l’initiative d’ Alberto Lucarelli, le nouveau conseil municipal a décidé de faire de Naples une ville prioritairement dédiée à la défense des biens communs à travers le monde. On lira ici la déclaration du Conseil municipal de Naples rédigée en ce sens.
Une réunion sur ce thème aura lieu le lundi 3 octobre au Centre culturel italien de Paris, de 19 heures à 21 heures. A. C.

La Giunta comunale, su proposta del Sindaco e delll’Assessore ai Beni Comuni, Informatizzazione e democrazia partecipativa :

Premesso

che l’Amministrazione comunale di Napoli vuole dare impulso, anche nella quotidiana attività del Comune, allo sviluppo di una nuova forma di diritto pubblico, che tuteli e valorizzi quei beni funzionali alla effettiva tutela dei diritti fondamentali, come beni di appartenenza collettiva e sociale quali sono l’acqua, il lavoro, i servizi pubblici, le scuole, gli asili, le università, il patrimonio culturale e naturale, il territorio, le aree verdi, le spiagge, e tutti quei beni e servizi che appartengono alla comunità dei cittadini e dei quali, dunque, alla comunità non può essere sottratto né il godimento, né la possibilità di partecipare al loro governo e alla loro gestione ;

che fra i primi atti adottati dalla Giunta guidata dal Sindaco Luigi de Magistris vi è la proposta di modifica dello Statuto del Comune di Napoli (deliberazione di Giunta n. 797 del 07.07.2011), al fine di contemplare nello strumento normativo principe dell’ordinamento dell’Ente una specifica previsione secondo la quale “anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico” ;

che, come chiarito nella suindicata deliberazione di proposta al Consiglio, è volontà dell’Amministrazione di Napoli garantire i beni comuni :
in quanto utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona ;

  • in quanto beni di appartenenza collettiva e sociale, oltre la distinzione pubblico-privato e proprietà-gestione ;
  • attraverso un governo pubblico partecipato ;
  • per un utilizzo equo e solidale ;
  • per tutelare le generazioni future ;
  • per tutelare i beni come l’acqua, quale condizione imprescindibile per garantire, attraverso il diritto di ciascuno al minimo vitale giornaliero, il diritto alla vita ;

che la Città di Napoli, prima città nella quale è stato istituito un assessorato con una delega specifica ai beni comuni, intende farsi garante e promotore del fervore civico manifestato, sia a livello locale sia a livello nazionale e transnazionale, in merito all’esigenza di tutela e garanzia dei beni comuni ;

che, nella considerazione che la categoria dei beni comuni non attiene ad uno specifico ordinamento giuridico, ma attiene allo ius naturale delle donne e degli uomini, appare utile ed opportuno provocare un intervento legislativo dell’Unione Europea, che riconosca a livello europeo la categoria dei beni comuni e appronti le linee guida per la loro tutela ;

che la famiglia dei beni comuni è in continua evoluzione ed espansione, poiché ad essa sono vocati, oltre ai beni comuni tradizionali ed ai beni comuni globali (i cd. beni comuni di sussistenza) quali l’aria, l’acqua, i boschi, le foreste, gli oceani, ecc., anche i cd. new commons (i cd. beni comuni sociali), individuabili nella cultura, nell’istruzione, nel diritto alla sicurezza e alla pace, nelle vie di comunicazione materiali ed immateriali, come la rete Internet, sulla quale ultima si è espressa, di recente, l’ONU dichiarando che l’accesso alla rete è a tutti gli effetti un diritto dell’uomo (rapporto ONU del 16 maggio 2011 – relatore speciale Frank La Rue) ;

che, pertanto, parlare di beni comuni significa abbracciare una realtà vasta, composita e a volte intangibile, nella quale ricade, come teorizza il premio Nobel Elinor Ostrom (della quale si ricorda l’opera più nota “Governing the Commons”), ogni risorsa, naturale e/o artificiale, sfruttata insieme da più utilizzatori i cui processi di esclusione dall’uso sono difficili e/o costosi, ma non impossibili ;

che, poichè i beni comuni condividono con i beni pubblici la difficoltà di escludere tutti gli attori dal loro uso, e con i beni privati la forte concorrenza al consumo, necessitano di una forma particolare di tutela e di gestione, che ne possa assicurare la conservazione e ne possa consentire lo sfruttamento ;

che, pertanto, alla individuazione di un bene quale “bene comune” non può che essere associato un regime di gestione che ne assicuri, da un lato, l’accessibilità a tutti e a ciascuno, dall’altro, la co-responsabilità di tutti e di ciascuno nella conservazione del bene ;

che, di conseguenza, in tutti i casi in cui l’utilità derivante dal bene comune pervenga all’uomo attraverso la prestazione di un servizio (istruzione, approvigionamento idrico, sicurezza sociale, somministrazione di energia, accesso ad internet, ecc.), tali servizi attengono anch’essi ai diritti fondamentali e sono qualificabili come servizi di interesse generale, in quanto servizi essenziali per la vita quotidiana e per la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale, anche a livello europeo ;

che, con il Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale approvato con il Trattato di Lisbona ed allegato al TFUE, si stabilisce che

« Art. 1 - I valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea comprendono in particolare :

  • il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti  ;
  • la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse ;
  • un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente .

    Art. 2 - Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commssionare e ad organizzare
    servizi di interesse generale non economico. »

che al fine di meglio chiarire la portata ed il significato della nozione di “servizi di interesse generale”, è utile fare riferimento anche alla Guida (SEC(2010)1545 final), presentata dalla Commissione Europea il 7.12.2010, per fornire risposte alle domande, pervenute nel corso della consultazione aperta dalla Commissione sui servizi sociali d’interesse generale (SSIG) dell’aprile 2006, nella quale viene chiarito, anche con ricorso alla giurisprudenza o alle disposizioni specifiche dei testi, che per servizio d’interesse generale (SIG) si intendono i servizi, siano essi “economici” o meno, considerati d’interesse generale dagli Stati membri e soggetti quindi a obblighi specifici di servizio pubblico.” (2.1) ;

che, come chiarito nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM (2007) 725 def) sui servizi di interesse generale, “l’impostazione dell’UE rispetto ai servizi di interesse generale [...] è essenzialmente pragmatica. Essa rispecchia la ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governance nell’UE e rispetta la diversità e le specificità di tali servizi. Se sono state istituite discipline settoriali è perché esiste un chiaro valore aggiunto europeo” ;

che, fermo il principio di sussidiarietà e proporzionalità - che, a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, orienta l’azione dell’Unione europea - un intervento dell’Unione nella direzione del riconoscimento e della tutela dei beni comuni è auspicabile e riconducibile alle previste ipotesi di intervento dell’Unione nelle materie di competenza non esclusiva, e cioè allorquando gli obiettivi dell’azione prevista “possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione” (art. 5 del Trattato dell’Unione Europea) ;

che la tutela dei beni comuni rientra nelle misure di armonizzazione rimesse all’Unione europea in materia ambientale dall’art. 191 TFUE, con particolare riferimento agli obiettivi di :

  • salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,
  • protezione della salute umana,
  • utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
  • promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

che, infatti, fra i beni comuni il cui riconoscimento e la cui tutela ci si prefigge di ottenere, in quanto beni giuridici a titolarità diffusa, direttamente collegati alla sfera dei diritti fondamentali, rientrano anche i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque, l’aria, i parchi, le foreste e le zone boschive, le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni, i tratti di costa dichiarati riserva ambientale, la fauna selvatica e la flora tutelata, le altre zone paesaggistiche tutelate, i beni archeologici, culturali e ambientali ;

che l’intervento della Commissione europea può essere provocato attraverso l’esercizio del diritto di iniziativa dei cittadini previsto dall’art. 11, co. 4 del Trattato dell’Unione Europea, che prevede che, secondo procedure e condizioni da stabilire conformemente all’articolo 24, comma 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea,

“cittadini dell’unione europea in numero di almeno un milione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di stati membri, possono prendere l’iniziativa di invitare la Commissione Europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dlel’Unione al fine dell’attuazione dei trattati” ;

che con regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 211/2011 approvato il 16 febbraio 2011, sono state stabilite le procedure e le condizioni relative a un’iniziativa dei cittadini ;

che tale regolamento prevede che un’iniziativa dei cittadini possa essere presentata alla Commissione previa costituzione di un comitato dei cittadini, definiti “organizzatori”, composto da almeno sette persone residenti in almeno sette stati membri, cui è rimessa la responsabilità della preparazione dell’iniziativa e della sua presentazione alla Commissione (art. 3) ;

che gli organizzatori sono responsabili della registrazione della proposta e della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari, che può avvenire su carta o per via elettronica (art. 5) ;

che, dopo aver raccolto le necessarie dichiarazioni di sostegno dei firmatari, gli organizzatori sono tenuti a presentarle, per verifica e certificazione conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali (art. 8), alle autorità competenti designate dagli stati membri entro il 1° marzo 2012 (art. 15) ;

che, una volta ottenuto il certificato di validazione delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori possono presentare alla Commissione l’iniziativa dei cittadini, corredandola di informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine (art. 9) ;

che, ai fini dell’ammissibilità, un’iniziativa dei cittadini deve ricevere il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri (art. 2), e deve essere firmata in almeno un quarto degli Stati membri da un numero minimo di cittadini stabilito secondo un criterio proporzionale che tiene conto del numero di membri del parlamento europeo eletti in ciascuno stato membro (art. 7) ;

che tali procedure e condizioni relative a un’iniziativa dei cittadini saranno in vigore a partire dal 1° aprile 2012 ;

Ritenuto

che lo straordinario processo partecipativo che si è animato intorno ai recenti referendum per l’acqua pubblica, quale bene comune per antonomasia, è il sintomo di un urgente desiderio di partecipazione spontaneo nei territori e tra le comunità locali, che intende assolutamente trasformarsi, in maniera chiara ed efficace, in diritto di partecipazione ;

che, anche in vista della proposta modifica statutaria che farà entrare a pieno titolo i “beni comuni” nel novero degli interessi cui la Città di Napoli assicura tutela, la Giunta comunale intende farsi parte attiva per provocare un dibattito nazionale ed europeo sulla tematica dei beni comuni ;

che in tale senso, la Giunta comunale intende avviare un processo per la creazione di una rete nazionale ed europea di realtà istituzionali e sociali che, conservando Napoli come motore propulsore e come luogo di sintesi, stimoli il dibattito sui beni comuni anche in altri Paesi europei, affinché si alimenti quella empatia e quella condivisione dei bisogni e delle finalità che potranno poi generare una proposta di iniziativa dei cittadini centrata sul riconoscimento dei “beni comuni” ;

che, in particolare, attraverso l’iniziativa stimolata nei cittadini europei si intende proporre alla Commissione l’adozione di uno “Statuto europeo dei beni comuni”, i cui contenuti saranno sviluppati dal lavoro della rete europea di partner istituzionali e sociali intorno ad un’idea centrale dal seguente tenore :

“La politica dell’Unione mira alla tutela dei beni comuni, intesi quali cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. Sono beni comuni, tra gli altri : i fiumi i torrenti e le loro sorgenti ; i laghi e le altre acque ; l’aria ; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive ; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni ; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale ; la fauna selvatica e la flora tutelata ; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento comunitario anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge di ciascuno stato. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio.”.



che il ruolo di Napoli quale promotore del confronto internazionale sulla tematica dei beni comuni rientra in un percorso di visibilità internazionale della Città centrato su temi sociali e sul contributo delle realtà locali allo sviluppo sostenibile, percorso già avviato, anche in vista dell’evento Forum Universale delle Culture che sarà ospitato a Napoli nel 2013, attraverso la promozione di reti di città ed iniziative finalizzate alla costruzione di momenti di elaborazione collettiva ;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e redatte dai Dirigenti sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo qui appresso sottoscrivono.

Il dirigente del Servizio Relazioni Internazionali – assistenza giuridico-amministrativa
dott.ssa Monica Tommaselli
Il Vice Segretario Generale
dott. Vincenzo Mossetti

DELIBERA

  • 1. farsi parte attiva per provocare un dibattito nazionale ed europeo sulla tematica dei beni comuni, anche in vista della proposta modifica statutaria con la quale il Consiglio Comunale farà entrare a pieno titolo i “beni comuni” nel novero degli interessi cui la Città di Napoli assicura tutela ;
  • 2. a tal fine, avviare un processo per la creazione di una rete nazionale ed europea di realtà istituzionali e sociali che, conservando Napoli come motore propulsore e come luogo di sintesi, stimoli il dibattito sui beni comuni anche in altri Paesi europei, affinché si alimenti quella empatia e quella condivisione dei bisogni e delle finalità che potranno poi generare una proposta di iniziativa dei cittadini centrata sul riconoscimento dei “beni comuni” ;
  • 3. individuare, quale finalità della rete nazionale ed europea, la definizione di uno “Statuto europeo dei beni comuni” che sarà oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini europei alla Commissione, ed i cui contenuti si svilupperanno attraverso il lavoro della rete europea di partner istituzionali e sociali intorno ad un’idea centrale dal seguente tenore :

“La politica dell’Unione mira alla tutela dei beni comuni, intesi quali cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. Sono beni comuni, tra gli altri : i fiumi i torrenti e le loro sorgenti ; i laghi e le altre acque ; l’aria ; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive ; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni ; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale ; la fauna selvatica e la flora tutelata ; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento comunitario anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge di ciascuno stato. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio.”.

Il dirigente del Servizio Relazioni Internazionali – assistenza giuridico-amministrativa
dott.ssa Monica Tommaselli
L’Assessore i Beni Comuni, Informatizzazione e democrazia partecipativa
prof. Alberto Lucarelli

|

|
|Il Vice Segretario Generale
dott. Vincenzo Mossetti |Il Sindaco
Luigi de Magistris |

// Article publié le 19 septembre 2011 Pour citer cet article : RDMP , « Le conseil municipal de Naples et la lutte pour les biens communs, Un programme courageux de lutte contre la corruption. Réunion lundi 3 octobre 2011, Centre culturel italien de Paris, 19h-21h. », Revue du MAUSS permanente, 19 septembre 2011 [en ligne].
https://journaldumauss.net/./?Le-conseil-municipal-de-Naples-et
Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | squelette